Che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa
Art. 5
Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualita' di amichevole compositore.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
