Art. 56
[1]Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla deputazione di borsa. Contro le decisioni di questa e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria.
[2]Nei casi piu' gravi, e' in facolta' della deputazione di borsa di rinviare gli atti a detta autorita', sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale.
[3]Le penalita' stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal codice penale.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
