[1]Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, della Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.

[2]I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art2 · fonte del testo