Art. 2
[1]Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, della Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori.
[2]I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
