Art. 9
[1]La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:
[3]2° i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;
[4]3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le borse di commercio e le norme emanate dalle autorita' che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine od offendono la dignita' dell'Istituto;
[5]4° gli esclusi da qualsiasi altra borsa del Regno od anche straniera;
[6]5° i mediatori inscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 54 o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle borse.
[7]L'esclusione temporanea puo' essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali e' dipesa.
[8]L'albo degli esclusi, anche temporaneamente, dalle borse dovra' a cura del Sindacato di borsa essere comunicato a tutte le borse del Regno.
Testo vigente dal 14 aprile 1913
