Art. 58
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[1]Ogni contravvenzione agli articoli 36 a 44 incluso e' punita coll'ammenda di L. Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, e' dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore inscritto, e' dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge. Per la inosservanza delle disposizioni dell'art. 39, l'ammenda e' dovuta dal banchiere o da chiunque faccia abitualmente atti di commercio in solido con l'altro contraente.
[2]Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 34, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.
[4]Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.
[5]Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 48, e' applicabile l'ammenda di lire 100.
Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998
