Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. 227 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riunite in libretti, e i foglietti ricevuti, come pure le bollette nei casi previsti dall'art. 42.

tolto: Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziarii di esaminare i menzionati documenti, nonche' le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta e' obbligatoria a norma del Codice di commercio.

tolto: Il rifiuto e' accertato con le forme prescritte dall' art. 55, primo capoverso, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

tolto: E' considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce percio' contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

tolto: Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'intendente di finanza portante la designazione dell'individuo od istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art48 · fonte del testo