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Coloro ai quali in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate piu' di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

Testo in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art59 · fonte del testo