Art. 49
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1913 al 1 luglio 1998. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente, legge, come pure il certificato di liquidazione, di che all'art. 44, sono esenti da registro, e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.
tolto: Il certificato di liquidazione dovra' essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.
tolto: Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art49 · fonte del testo