[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e automobili, firmata a Roma il 6 agosto 1913, e le cui ratifiche furono scambiate pure a Roma il 3 settembre 1918.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 8 settembre 1918.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Sonnino - Dari - Meda.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo vigente dal 24 ottobre 1918

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urn:nir:stato:legge:1918-09-08;1547~approvazione-art1 · fonte del testo