Art. 1 (Approvazione)
[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e automobili, firmata a Roma il 6 agosto 1913, e le cui ratifiche furono scambiate pure a Roma il 3 settembre 1918.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 settembre 1918.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Sonnino - Dari - Meda.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo vigente dal 24 ottobre 1918
