[1]La presente Convenzione sara' ratificata, e le relative ratifiche saranno scambiate appena possibile.

[2]Essa avra' effetto dal di' dello scambio delle ratifiche e durera' finche' restera' in vigore la Convenzione d'amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino.

[3]Fatto a Roma, in doppio originale, il 6 agosto 1913.

[4]A. Di San Giuliano (L. S.). Torquato Carlo Giannini (L. S.).

Testo vigente dal 24 ottobre 1918

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urn:nir:stato:legge:1918-09-08;1547~art6 · fonte del testo