[1]CONVENZIONE fra l'Italia e San Marino per la circolazione dei velocipedi e degli automobili.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuta la reciproca convenienza di stabilire le norme per la circolazione dei velocipedi e degli automobili dei cittadini italiani nella Repubblica, e dei cittadini sanmarinesi nel Regno, hanno a tale effetto nominati appositi plenipotenziari, e cioe';

[3]SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

[4]Sua Eccellenza il Marchese Antonino di San Giuliano, Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

[5]LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

[6]Il Prof. Torquato Giannini, suo Consulente legale, i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato nelle seguenti stipulazioni:

[7]Art. 1.

[8]I cittadini italiani nella Repubblica ed i cittadini sanmarinesi nel Regno possono circolare liberamente, ed in franchigia da tassa di circolazione, con velocipedi ed automobili (motocicli e vetture automobili), purche' si uniformino alle leggi ed ai regolamenti del luogo, nonche' alle disposizioni degli articoli seguenti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1918

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urn:nir:stato:legge:1918-09-08;1547~art1 · fonte del testo