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Miscellanea
Che approva la Convenzione addi' 6 agosto 1913 fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e degli automobili
Legge 8 settembre 1918, n. 1547
- Aggiornato al
- 24 ottobre 1918
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1CONVENZIONE fra l'Italia e San Marino per la circolazione dei velocipedi e degli…
- Art. 2Per la libera circolazione degli automobili di cui all'articolo precedente, il Governo…
- Art. 3La franchigia da tassa di circolazione nel Regno e' concessa ai velocipedi ed agli…
- Art. 4I proprietari di velocipedi o di automobili, che risiedono a San Marino e che non sono…
- Art. 5Le dimensioni ed indicazioni delle targhe degli automobili di proprieta' dei cittadini…
- Art. 6La presente Convenzione sara' ratificata, e le relative ratifiche saranno scambiate…
