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Le immunita' stabilite dall'art. 13, secondo periodo, e dall'art. 14 non si applicano ai funzionari ed agli Agenti Consolari che esercitino un commercio, un'industria o una professione qualunque; i quali, non fruendo di immunita', sono soggetti alle tasse dovute dagli stranieri nelle stesse condizioni.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art15 · fonte del testo