Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 74 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I funzionari e gli Agenti Consolari nominati da ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi dall'altra dietro presentazione delle patenti o provvisioni che loro saranno state regolarmente rilasciate.
tolto: L'exequatur necessario al libero esercizio delle loro funzioni sara' loro concesso, senza ritardo e senza spese, dall'autorita' competente.
tolto: Detto exequatur non potra' essere negato o ritirato da una delle Alte Parti Contraenti senza notificare all'altra i motivi che determinano a suo avviso tale diniego o ritiro.aggiunto: Convenzione-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art5 · fonte del testo