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Quando l'Autorita' giudiziaria dovra' ricorrere ad un funzionario od Agente Consolare per ricevere una deposizione, dovra' invitarlo per iscritto a presentarsi davanti ad essa, e se l'agente o funzionario consolare non puo' recarvisi, chiedere la sua deposizione per iscritto, ovvero recarsi al suo Consolato od alla sua residenza particolare.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art19 · fonte del testo