Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 79 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I funzionari ed Agenti Consolari, nelle materie di loro competenza, potranno rivolgersi direttamente alle Autorita' locali della loro circoscrizione per reclamare contro qualsiasi infrazione dei trattati o delle convenzioni vigenti fra i due Paesi e per proteggere i diritti e gl'interessi dei loro nazionali.
tolto: Non ottenendo soddisfazione, il Console Generale, ovvero il funzionario consolare fungente da Console Generale, potra', in mancanza di qualsiasi Agente Diplomatico del suo Paese, ricorrere direttamente al Governo dello Stato da cui ha ricevuto l'exequatur.aggiunto: Convenzione-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art20 · fonte del testo