Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le Autorita' locali non potranno intervenire direttamente se non nel caso di avvenimenti atti a turbare l'ordine pubblico, o quando fosse implicato nell'affare uno dei loro sudditi. Dovranno allora richiedere l'assistenza del console ed agire in sua presenza, ammenoche' egli non vi si rifiuti.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art28 · fonte del testo