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I funzionari ed Agenti Consolari potranno far arrestare gli ufficiali, marinai ed individui che facciano parte dell'equipaggio delle navi mercantili della loro nazione, se costoro disertassero dalle navi stesse, e reintegrarli a bordo o farli tradurre nel loro paese. A quest'uopo si rivolgeranno per iscritto alle autorita' locali, giustificando mediante documenti ufficiali, e specialmente producendo i ruoli dell'equipaggio o i registri di bordo, che gl'individui reclamati facevano parte dell'equipaggio.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art29 · fonte del testo