Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 102 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si riserva di nominare, oltre ai funzionari consolari di carriera, Agenti Consolari o Consoli di seconda categoria, scelti fra i propri sudditi, tra quelli dell'altra Parte o di un terzo Stato, che siano residenti e commercianti nelle citta', porti e localita' dell'altra parte.
tolto: Tali Agenti Consolari potranno essere nominati dai Consoli di carriera, nei limiti della loro circoscrizione, secondo le leggi e le consuetudini e coll'approvazione dello Stato che li assume. Gli agenti Consolari cosi' nominati, godranno tutti i diritti e le prerogative dei Consoli di carriera, salvo le riserve indicate agli articoli 15 e 16 seguenti.aggiunto: Convenzione-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art6 · fonte del testo