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Nel caso che il disertore si rendesse colpevole di un fatto delittuoso nel territorio dello Stato in cui si trova, potra' essere ritardata la sua consegna al Console fino a che i Tribunali locali siansi pronunziati e la loro sentenza abbia avuto piena ed intera esecuzione.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art32 · fonte del testo