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Nel caso che il disertore si rendesse colpevole di un fatto delittuoso nel territorio dello Stato in cui si trova, potra' essere ritardata la sua consegna al Console fino a che i Tribunali locali siansi pronunziati e la loro sentenza abbia avuto piena ed intera esecuzione.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025
