Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 85 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Ogniqualvolta non vi fossero stipulazioni contrarie fra armatori, noleggiatori ed assicuratori, le avarie in mare sofferte dalle navi dei due Paesi, sia che esse entrino nei porti rispettivi volontariamente o per approdo forzato, saranno regolate dai Consoli Generati, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari della loro nazione, ammenoche' non siano interessati nelle avarie sudditi del Paese in cui risiedono detti Agenti, o quelli di una terza Potenza; in questo caso, e mancando un compromesso amichevole di tutte le Parti interessate, dovranno essere regolate dall'Autorita' locale.aggiunto: Convenzione-art. 33 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art33 · fonte del testo