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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 955 parole tolte, 12 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Nel caso di decesso di un suddito di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra, le Autorita' locali dovranno darne avviso immediatamente al Console Generale, Console, Vice-Console o Agente Consolare nella cui giurisdizione sia avvenuto il decesso. Questi dal canto loro dovranno dare lo stesso avviso alle Autorita' locali, quando ne siano informati prima di esse.

tolto: Quando un bulgaro in Italia o un italiano in Bulgaria sia morto senza avere fatto testamento ne' nominato un esecutore testamentario, o se gli eredi, sia legittimi sia designati dal testamento, fossero tutti od alcuni fra essi minori, incapaci o assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero nel luogo in cui si aprira' la successione, i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti Consolari della nazione dei defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle operazioni seguenti:

tolto: 1. Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia su domanda delle parti interessate, su tutti gli effetti mobili e carte del defunto, prevenendo di tale operazione l'Autorita' locale competente, che potra' assistervi e apporre egualmente i suoi sigilli. Tanto questi sigilli e quelli del funzionario consolare non dovranno essere rimossi senza che l'Autorita' locale assista a questa operazione. Tuttavia, se dopo un avviso dato dal Console o Vice-Console all'Autorita' locale per invitarla ad assistere alla rimozione dei doppi sigilli, questa non si sia presentata entro un termine di 48 ore a partire dal ricevimento dell'avviso, l'Agente potra' procedere da solo alla detta operazione.

tolto: 2. Redigere l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, alla presenza dell'Autorita' locale, qualora in seguito alla notificazione suindicata, essa abbia creduto di dovere assistere a tale atto. L'Autorita' locale apporra' la sua firma ai verbali redatti alla sua presenza, senza che, per il suo intervento d'ufficio nei suoi atti, essa possa esigere diritti di alcuna specie.

tolto: 3. Ordinare la vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, nonche', dei raccolti e degli effetti, per la vendita dei quali si presentassero delle circostanze favorevoli.

tolto: 4. Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati, conservare l'ammontare dei crediti che si realizzassero, nonche' il prodotto dei redditi che si percepissero, nella Casa consolare o affidarli a qualche negoziante che presenti ogni garanzia. Questi depositi dovranno effettuarsi nell'uno o nell'altro caso, d'accordo coll'Autorita' locale che abbia assistito alle operazioni precedenti, qualora in seguito alla convocazione menzionata nel paragrafo seguente, dei sudditi del Paese o di una terza potenza si presentassero come interessati nella successione ab intestato o testamentaria.

tolto: 5. Annunziare il decesso e convocare, per mezzo dei giornali locali e di quelli del paese del defunto, se cio' sia necessario, i creditori che potessero esistere contro la successione ab intestato o testamentaria, affinche' possano presentare i loro rispettivi titoli di credito, debitamente giustificati, entro il termine stabilito dalle leggi di ciascuno dei due Paesi.

tolto: Qualora si presentassero dei creditori contro la successione testamentaria o ab intestato, il pagamento dei loro crediti dovra' effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla chiusura dell'inventario qualora esistano risorse che possono essere adoperate a tale impiego, e in caso contrario, non appena che i fondi necessari siansi potuti realizzare coi mezzi piu' opportuni; o, infine, entro il termine stabilito di comune accordo fra i Consoli e la maggioranza degli interessati.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: Qualora i rispettivi Consoli si rifiutassero a pagare tutti o parte dei crediti, allegando l'insufficienza dei valori della successione per soddisfarli, i creditori avranno il diritto di chiedere all' Autorita' competente, qualora essi reputino cio' utile per i loro interessi, la facolta' di costituirsi in massa. Dopo che questa sara' stata dichiarata per le vie legali stabilite in ciascuno dei due Paesi, i Consoli o Vice-Consoli dovranno fare immediatamente la rimessa all'autorita' giudiziaria o al sindaco del fallimento, secondo si dovra', di tutti i documenti, effetti o valori appartenenti alla successione testamentaria o ab intestato, restando i detti Agenti incaricati di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci. In ogni caso, i Consoli Generali, Consoli e Vice-Consoli non potranno fare la consegna della successione o del suo ricavato agli eredi legittimi o ai loro mandatari, se non dopo spirato un termine di sei mesi dal giorno in cui sia stato pubblicato nei giornali l'avviso del decesso.

tolto: 6. Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilita', la successione testamentaria, o ab intestato, senza che l'Autorita' locale abbia a intervenire in dette operazioni, a meno che dei sudditi del Paese o di una terza Potenza non abbiano a far valere dei diritti nella successione, poiche', in tal caso, se sorgessero delle difficolta' derivanti specialmente da qualche reclamo che dia luogo a contestazione, i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti Consolati non avendo competenza alcuna per definire o risolvere tali difficolta', i Tribunali del Paese dovranno conoscere di esse secondo che loro spettera' di provvedere o di giudicare in merito. I predetti Funzionari consolari agiranno allora come rappresentanti della successione testamentaria o ab intestato, e cioe', conservando l'amministrazione e il diritto di liquidare definitivamente la successione, nonche' quello di effettuare le vendite di effetti nelle forme precedentemente annunciate, essi tuteleranno gli interessi degli eredi e avranno la facolta' di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinanzi ai Tribunali. S'intende che essi rimetteranno a detti Tribunali tutte le carte o documenti atti a chiarire la questione sottoposta al loro giudizio. Pronunziato il giudizio, i Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti Consolari dovranno eseguirlo se non ricorrono in appello, ed essi continueranno allora di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa fino alla con conclusione della lite.

tolto: 7. Organizzare, qualora vi si faccia luogo, la tutela o curatela, conformemente alle leggi dei rispettivi Paesi.aggiunto: Convenzione-art. 35 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art35 · fonte del testo