Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025. 301 parole tolte, 12 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Se una nave appartenente al Governo od a sudditi di una delle Alte Parti Contraenti faccia naufragio o resti incagliata sul litorale dell'altra, le Autorita' locali debbono informarne il Console Generale, Console, Vice-console o Agente Consolare della circoscrizione, e in sua assenza il Console Generale, il Console, Vice-console o Agente Consolare pia vicino al luogo dell'accidente.
tolto: Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane che naufragassero o s'incagliassero nelle acque territoriali della Bulgaria, saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari d'Italia; reciprocamente tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi bulgare che naufragassero o incagliassero nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai Consoli Generali, Consoli, Vice-consoli o Agenti Consolari di Bulgaria.
tolto: Le Autorita' locali nei due Paesi non interverranno che per assistere l'Autorita' consolare, mantenere l'ordine, garantire gli interessi dei salvatori estranei all'equipaggio, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni da osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.
tolto: Nell'assenza e fino alla venuta dei Consoli Generali, Consoli, Viceconsoli od Agenti Consolari, o della persona che essi a tale uopo delegheranno, le Autorita' locali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e per la conservazione degli oggetti che saranno stati salvati dal naufragio.
tolto: L'intervento delle Autorita' locali, in questi differenti casi, non dara' luogo alla percezione di spese di nessuna specie, salvo di quelle necessarie per le operazioni di salvataggio e per la conservazione degli oggetti salvati, nonche' di quelle a cui sarebbero sottoposte, in tal caso, le navi nazionali.
tolto: In caso di dubbio sulla nazionalita' delle navi naufragate, le disposizioni menzionate nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'Autorita' locale.
tolto: Le Alte Parti Contraenti convengono inoltre che le merci e gli effetti salvati non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto doganale, a meno che vengano destinati al consumo interno.aggiunto: Convenzione-art. 34 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art34 · fonte del testo