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Quando un bulgaro in Italia o un italiano in Bulgaria sia morto in un punto dove non esista un Agente Consolare della sua nazione, l'Autorita' territoriale competente precedera', conformemente alle leggi del Paese, all'inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni che abbia lasciato il defunto, e sara' tenuta a rendere conto, nel piu' breve termine possibile, del risultato di queste operazioni alla Legazione che deve conoscerne, o al Consolato o Vice-Consolato piu' vicino al luogo dove siasi aperta la successione ab intestato o testamentaria. Ma a partire dal momento in cui l'Agente Consolare piu' vicino al punto in cui siasi aperta la detta successione ab intestato o testamentaria si presenti personalmente o invii delegato sul luogo, l'Autorita' locale che fosse intervenuta dovra' conformarsi a cio' che prescrive l'articolo precedente.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1912 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-10-03;1069~art36 · fonte del testo