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[1]I lavori da eseguirsi, ai termini dell'art. 1 della convenzione, saranno appaltati, diretti, sorvegliati e liquidati dai funzionari del genio civile, secondo le norme in vigore per i lavori eseguiti per conto dello Stato.

[2]Alla sorveglianza dell'ufficio del genio civile saranno pure soggetti i lavori di costruzione della clinica per le malattie nervose e mentali, da eseguirsi dalla Provincia.

[3]Per le espropriazioni, di cui all'art. 2 della convenzione, verra' emessa la dichiarazione di pubblica utilita' e saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1885, n. 2892 e 5 luglio 1908, n. 378.

Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~art5 · fonte del testo

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