Art. 10 (Allegato A)
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[1]I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti; questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'.
[2]Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare a bordo pel servizio degli effetti uno o due impiegati ed un servente, i concessionari saranno in obbligo di assegnare ai primi, senza corrispettivo, un camerino con letti indipendentemente da apposito e sufficiente locale sopra coperta ed in luogo centrale per le operazioni postali durante il tragitto, ed al servente una cuccetta di seconda classe. Questo locale dovra' essere mantenuto pulito ed illuminato a spese dei concessionari.
[3]Gli impiegati prenderanno posto alla tavola dei passeggeri di prima classe o del comandante, ed il servente a quella di seconda classe o degli ufficiali, a meta' prezzo della tariffa dei viaggiatori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
