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[1]Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto e' devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

[2]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli ufizi di posta, tanto interni che esteri, indicati dal Ministero delle poste e dei telegrafi, o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascun piroscafo sara' provveduto a cura dei concessionari, ai quali faranno carico anche le riparazioni, e che dovra' essere consegnata unitamente agli effetti agli ufizi postali nei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte dei concessionari o dei loro agenti sara' punita a norma di dette leggi.

[3]A richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi, i comandanti dei piroscafi, su qualunque linea esercitata dai concessionari, dovranno aprire le suaccennate cassette mobili d'impostazione, per estrarne le corrispondenze e formare i dispacci postali, attenendosi a tutte le disposizioni che saranno emanate dal Ministero stesso.

[4]I detti comandanti saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

[5]Il Ministero delle poste e dei telegrafi potra' infine esigere che siano tenute esposte nelle agenzie dei concessionari cassette mobili d'impostazione con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti dei piroscafi.

[6]Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi, stampati a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

[7]I concessionari pero' potranno trasportare gratuitamente sulle linee da essi esercitate e con esenzione delle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee stesse, nonche' quelli relativi al servizio cumulativo.

[8]Tuttavia il Ministero delle poste, in caso di sospetto di frode, avra' la facolta' di richiedere, per mezzo di funzionari postali, l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

[9]I concessionari, senza il consenso del Governo, non potranno sulle linee sovvenzionate trasportare effetti fra i porti esteri per conto di un altro Stato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art14 · fonte del testo