Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 15 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I concessionari saranno responsabili, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni o avarie degli effetti, e dovranno tener questa rilevata dall'indennita' che dovesse rifondere ai terzi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
