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[1]I piroscafi da adibirsi al servizio debbono essere di tonnellaggio e velocita' non inferiori a quelli indicati nell'allegato B e il loro numero dovra' essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio e non dovra' essere inferiore a quello indicato nell'allegato predetto.

[2]L'assuntore non e' esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale da esso adibito ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione, eccetto pero' nel caso previsto dall'art. 24 e dall'art. 37.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art20 · fonte del testo