Art. 22 (Allegato A)
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[1]Gli scafi, le macchine e le caldaie dovranno essere solidamente e diligentemente costruiti, a seconda dei sistemi piu' moderni e perfezionati con materiali di prima qualita' e classificati alla prima classe del registro italiano 1 - 1 A - 100*.
[2]In occasione delle visite le Commissioni dovranno verificare se la classificazione concessa sia tuttora meritata.
[3]Tutti i piroscafi da adibirsi al servizio, di una stazza lorda superiore a 500 tonnellate, saranno costruiti con doppio fondo esteso almeno per due terzi della lunghezza dello scafo.
[4]Sara' eseguita per parte della Commissione di sorveglianza una prova di stabilita' a norma del regolamento, per determinare le condizioni di sicurezza assoluta della nave anche navigando con doppio fondo e carbonili vuoti.
[5]Le caldaie dovranno potere agire sia a tirare naturale, sia a tirare forzato, per le velocita' superiori a 15 miglia e saranno percio' munite di appositi apparecchi a tirare forzato, di uno fra i piu' recenti sistemi, riconosciuto aver dato ottimi risultati.
[6]In ogni piroscafo dovra' essere segnata la linea di minima immersione per garantire la stabilita' e le condizioni di buona navigazione e la linea della immersione massima (Frec-Board) secondo le norme del «Board of trade» adottate dal registro italiano.
[7]I piroscafi ad una immersione media fra le due suindicate, dovranno sottostare ad una prova di velocita', con mare calmo o leggermente mosso, della durata di 12 ore, durante le quali dovranno mantenere una velocita' superiore del 12 per cento a quella prescritta per le linee fino a 15 nodi e superiore del 10 per cento a quella prescritta per le linee di velocita' maggiore ai 15 nodi.
[8]L'altezza dei ponti, pei piroscafi al disopra di 1500 tonnellate di stazza lorda, ossia la distanza fra la faccia superiore del tavolato del ponte e la faccia inferiore dei bagli del ponte sovrastante, non dovra' essere minore di metri 2.36.
[9]I piroscafi dovranno avere carbonili capaci di contenere tutto il combustibile occorrente per la traversata piu' lunga, aumentato di quella quantita' di riserva che sara' prescritta per ciascuna linea.
[10]In ogni piroscafo vi debbono essere battelli ed apparecchi di salvataggio in numero corrispondente allo scopo ed un numero sufficiente di scale, nonche' cinture di sicurezza in numero almeno eguale a quello massimo dell'equipaggio e dei passeggeri.
[11]L'equipaggio dovra' addestrarsi almeno una volta al mese al maneggio delle barche o zattere di salvataggio.
[12]In massima non sono consentiti passaggi attraverso le paratie stagne regolamentari.
[13]Sara' tuttavia consentita l'applicazione di porte stagne di passaggio fra i locali di macchina e fra quelli delle caldaie, purche' esse siano di limitate dimensioni e sistemate il piu' prossimamente possibile alla linea di galleggiamento.
[14]Esse dovranno potersi chiudere rapidamente ed in modo efficace con maneggio anche dalla coperta.
[15]Tutte le paratie sia trasversali che longitudinali nei compartimenti di macchine e caldaie saranno stagne.
[16]Le porte dei carbonili saranno a chiusura stagna e da manovrarsi anche dall'alto.
[17]Gli accessi alle macchine, alle gallerie degli assi saranno provviste di porte stagne da manovrarsi anche dall'alto.
[18]Ogni compartimento dovra' potersi esaurire in modo efficace mediante tubulatura in connessione con le pompe di macchina e con una pompa speciale di esaurimento.
[19]Le pompe di circolazione delle motrici, qualora non siano azionate dalle motrici stesse, avranno adattamenti per poter pompare acqua dal compartimento stesso.
[20]Tutti i piroscafi dovranno avere installazioni interne sistemate in modo da rendere agevole, mediante facili adattamenti, il trasporto delle truppe, di quadrupedi e di materiale da guerra.
[21]Gli scafi, le macchine, le caldaie e tutti gli oggetti di dotazione dovranno essere tenuti in istato di perfetta conservazione: le caldaie dovranno essere surrogate con caldaie nuove o riparate a nuovo, appena cio' sia riconosciuto necessario dalla Commissione di visita.
[22]In ogni piroscafo dovranno essere installati molinelli a vapore e tutti gli apparecchi necessari per sollecitare le manovre delle ancore, lo sbarco e l'imbarco delle merci.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
