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[1]Il concessionario non potra' intraprendere l'esercizio delle linee di navigazione da esso assunte, se non avra' provato di essere fornito del numero prescritto di piroscafi occorrenti all'esecuzione dei servizi contemplati nel presente capitolato, salvo il disposto dell'articolo 17, i quali dovranno avere tutte le caratteristiche richieste dalla legge e dal presente capitolato.

[2]Nel caso che un piroscafo si perdesse, il concessionario dovra' provvedere provvisoriamente al servizio con altro piroscafo capace di compiere i viaggi nel tempo prescritto, quantunque non soddisfaccia pienamente alle condizioni stabilite, ed avra' l'obbligo di sostituirlo con altro, corrispondente alle condizioni stesse, nel termine che sara' determinato dal ministro delle poste.

[3]Anche in questo caso sara' applicabile la riduzione di cui all'articolo 17.

[4]Qualora pero' la perdita di un piroscafo avvenga nell'ultimo quinquennio, il piroscafo stesso potra' essere sostituito con altro non di nuova costruzione, purche' corrispondente sostanzialmente alle caratteristiche di quello perduto. Occorrendo, sara' applicata anche in questa ipotesi la riduzione di cui all'articolo 17.

[5]I piroscafi, nei casi contemplati dai precedenti due commi, dovranno sempre essere accettati dalla Commissione di visita di cui all'articolo 25.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art24 · fonte del testo