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[1]Oltre il disposto dell'articolo precedente il ministro delle poste potra' fare eseguire visite straordinarie, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio ed al comodo dei passeggieri.

[2]Risultando dalle visite che taluno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra accennate, il concessionario dovra', nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilita' che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art28 · fonte del testo