Art. 39 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 616 parole tolte, 24 parole aggiunte in 31 capoversi.
tolto: Le tariffe qui appresso indicate si applicano ai trasporti di passeggeri e di merci fra tutti i porti del Regno da e per quelli esteri dell'Adriatico e da e per quelli della Tunisia, della Tripolitania e della Cirenaica.
tolto: Si applicheranno pure ai trasporti fra l'Italia e la Colonia Eritrea e viceversa ed ai trasporti fra i porti del Mar Rosso compresi fra Aden e Suez.
tolto: a) Passeggeri.
tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto dei passeggeri tariffe superiori alle seguenti:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Dopo 333 chilometri si applica una riduzione del 20 per cento sulla quota unitaria dei 333 chilometri antecedenti fino a 1000 chilometri. Dopo 1000 chilometri si applica una quota fissa per passeggiero-chilometro corrispondente al 50 per cento di quella iniziale.
tolto: Sui piroscafi per passeggieri potranno aggiungersi cabine di lusso a prezzi superiori a quelli sopra indicati.
tolto: Tali prezzi saranno stabiliti dal Comitato pei servizi marittimi o dall'Amministrazione ferroviaria.
tolto: I ragazzi inferiori ai cinque anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento: dai cinque ai dieci anni pagheranno meta' tariffa.
tolto: Il costo del vitto e delle consumazioni a bordo sara' determinato dal Comitato pei servizi marittimi.
tolto: Il vitto non e' obbligatorio pei viaggiatori nelle prime 24 ore di viaggio.
tolto: Ogni passeggiero di lª classe avra' diritto di portare con se' gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, e ogni passeggiero di 2ª e 3ª classe 70, anche se il bagaglio e' costituito da derrate o prodotti agricoli per il mercato.
tolto: Il concessionario non potra' esigere alcun diritto d'imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.
tolto: Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a 60 centesimi per persona, compreso il bagaglio.
tolto: b) Merci.
tolto: I concessionari non potranno applicare al trasporto delle merci tariffe superiori alle seguenti:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Oltre i 400 chilometri si applichera' mezzo centesimo per tonnellata-chilometro per qualsiasi categoria di merci.
tolto: Il Comitato pei servizi marittimi vigilera' perche', nell'applicazione delle tariffe, i concessionari non accordino sulla stessa linea ribassi a vantaggio o a danno di singoli porti.
tolto: Le tariffe si applicano per quintali, le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.
tolto: L'importo minimo di ogni spedizione e' di L 0.60.
tolto: Per ogni spedizione superiore a 100 e fino a 200 tonnellate si fara' un abbuono del 10 per cento; per oltre 200 tonnellate l'abbuono sara' invece del 20 per cento dell'importo totale della spedizione.
tolto: La classificazione delle merci sara' posta dal Comitato pei servizi marittimi in analogia con la classificazione in uso pei trasporti nelle ferrovie dello Stato.
tolto: Ove si tratti di riunire due o piu' classi, le merci di regola non potranno essere assegnate alla classe superiore.
tolto: Le presenti tariffe non comprendono i diritti di imbarco e sbarco.
tolto: E' data facolta' agli speditori di provvedere a proprie spese al trasporto delle merci fin sotto paranco. Per lo sbarco e' pure in facolta' dei ricevitori di ritirare la merce sotto paranco purche' sia in quantita' non inferiore a 10 tonnellate.
tolto: Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a' 250 o a' 150 chilogrammi per metro cubo.
tolto: c) Bestiame.
tolto: I concessionari di linee aggiudicate non potranno applicare al trasporto del bestiame tariffe superiori alle seguenti:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: Qualora nell'applicazione delle presenti tariffe il prezzo dei trasporti risultasse fra porto e porto superiore ai prezzi stabiliti dalle tariffe approvate con la legge 29 giugno 1905, n. 298, si applicheranno i prezzi determinati in detta legge.aggiunto: Allegato A-art. 39 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art39 · fonte del testo