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[1]Le tariffe qui appresso indicate si applicano ai trasporti di passeggeri e di merci fra tutti i porti del Regno da e per quelli esteri dell'Adriatico e da e per quelli della Tunisia, della Tripolitania e della Cirenaica.

[2]Si applicheranno pure ai trasporti fra l'Italia e la Colonia Eritrea e viceversa ed ai trasporti fra i porti del Mar Rosso compresi fra Aden e Suez.

  • a)Passeggeri.

[3]I concessionari non potranno applicare al trasporto dei passeggeri tariffe superiori alle seguenti:

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]Dopo 333 chilometri si applica una riduzione del 20 per cento sulla quota unitaria dei 333 chilometri antecedenti fino a 1000 chilometri. Dopo 1000 chilometri si applica una quota fissa per passeggiero-chilometro corrispondente al 50 per cento di quella iniziale.

[6]Sui piroscafi per passeggieri potranno aggiungersi cabine di lusso a prezzi superiori a quelli sopra indicati.

[7]Tali prezzi saranno stabiliti dal Comitato pei servizi marittimi o dall'Amministrazione ferroviaria.

[8]I ragazzi inferiori ai cinque anni di eta' saranno esenti da qualsiasi pagamento: dai cinque ai dieci anni pagheranno meta' tariffa.

[9]Il costo del vitto e delle consumazioni a bordo sara' determinato dal Comitato pei servizi marittimi.

[10]Il vitto non e' obbligatorio pei viaggiatori nelle prime 24 ore di viaggio.

[11]Ogni passeggiero di lª classe avra' diritto di portare con se' gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, e ogni passeggiero di 2ª e 3ª classe 70, anche se il bagaglio e' costituito da derrate o prodotti agricoli per il mercato.

[12]Il concessionario non potra' esigere alcun diritto d'imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attraccare alla banchina.

[13]Negli altri porti dovra' curare l'imbarco e sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a 60 centesimi per persona, compreso il bagaglio.

  • b)Merci.

[14]I concessionari non potranno applicare al trasporto delle merci tariffe superiori alle seguenti:

[15]Parte di provvedimento in formato grafico

[16]Oltre i 400 chilometri si applichera' mezzo centesimo per tonnellata-chilometro per qualsiasi categoria di merci.

[17]Il Comitato pei servizi marittimi vigilera' perche', nell'applicazione delle tariffe, i concessionari non accordino sulla stessa linea ribassi a vantaggio o a danno di singoli porti.

[18]Le tariffe si applicano per quintali, le frazioni di quintale sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale o per quintale intero.

[19]L'importo minimo di ogni spedizione e' di L 0.60.

[20]Per ogni spedizione superiore a 100 e fino a 200 tonnellate si fara' un abbuono del 10 per cento; per oltre 200 tonnellate l'abbuono sara' invece del 20 per cento dell'importo totale della spedizione.

[21]La classificazione delle merci sara' posta dal Comitato pei servizi marittimi in analogia con la classificazione in uso pei trasporti nelle ferrovie dello Stato.

[22]Ove si tratti di riunire due o piu' classi, le merci di regola non potranno essere assegnate alla classe superiore.

[23]Le presenti tariffe non comprendono i diritti di imbarco e sbarco.

[24]E' data facolta' agli speditori di provvedere a proprie spese al trasporto delle merci fin sotto paranco. Per lo sbarco e' pure in facolta' dei ricevitori di ritirare la merce sotto paranco purche' sia in quantita' non inferiore a 10 tonnellate.

[25]Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento, a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a' 250 o a' 150 chilogrammi per metro cubo.

  • c)Bestiame.

[26]I concessionari di linee aggiudicate non potranno applicare al trasporto del bestiame tariffe superiori alle seguenti:

[27]Parte di provvedimento in formato grafico

[28]Qualora nell'applicazione delle presenti tariffe il prezzo dei trasporti risultasse fra porto e porto superiore ai prezzi stabiliti dalle tariffe approvate con la legge 29 giugno 1905, n. 298, si applicheranno i prezzi determinati in detta legge.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art39 · fonte del testo