Art. 40 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 321 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per ciascuna delle linee internazionali, non indicate nell'articolo precedente, il Comitato pei servizi marittimi determinera' i noli massimi che i concessionari potranno percepire cosi' nel trasporto delle merci, come nel trasporto dei passeggieri. Questi noli non potranno in verun caso essere superiori a quelli praticati dalle compagnie concorrenti.
tolto: Le tariffe stabilite saranno sottoposte dal Comitato ad una revisione semestrale, per le linee di cui al presente articolo, ed annuale per quelle di cui all'art. 39. E' pero' in facolta', cosi' dei concessionari come dell'ispettorato dei servizi marittimi, di promuovere revisioni straordinarie delle tariffe anche nel corso del semestre e dell'anno.
tolto: Per la determinazione e le revisioni dei noli sara' tenuto conto delle condizioni generali del mercato dei trasporti, del corso dei noli in porti esteri e delle variazioni sulle spese di esercizio, come delle caratteristiche del materiale adibito alle diverse linee, nonche' del traffico che si svolge su di esse. A tale effetto i concessionari sono obbligati ad esibire - a richiesta del Comitato - copie autentiche dei manifesti di bordo, e l'Ispettorato ha diritto di eseguire tutte quelle indagini che credesse di fare presso gli uffici e le agenzie dei concessionari.
tolto: Le merci di esportazione provenienti da porti esteri, trasportate come complemento di carico sui piroscafi in partenza dall'Italia, non potranno in alcun caso essere tassate ad un prezzo inferiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura prese in Italia per essere spedite alla stessa destinazione collo stesso piroscafo.
tolto: Le merci d'importazione imbarcate in un porto estero sopra un piroscafo a destinazione di un porto italiano non saranno mai tassate a un prezzo superiore al nolo applicato dai concessionari alle merci della stessa natura imbarcate nello stesso porto sopra il medesimo piroscafo per essere rispedite con o senza trasbordo ad un porto estero.
tolto: Le variazioni delle tariffe dipendenti dalla revisione di cui al secondo comma del presente articolo dovranno essere rese pubbliche quindici giorni prima che vadano in vigore.aggiunto: Allegato A-art. 40 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art40 · fonte del testo