Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]41.

[2]I concessionari di linee aggiudicate hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti le merci determinate dal Comitato pei servizi marittimi e con le modalita' da determinarsi dal Comitato stesso, sentiti i concessionari, i quali non potranno applicare al trasporto stesso tariffe superiori alle seguenti:

[3]1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno, toccata da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

[4]fino a 60 kg.... L. 1 fino a 120 kg.... » 2

[5]2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' del Mediterranno, toccato da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

[6]fino a 60 kg.... L. 2 fino a 120 kg.... » 4

[7]3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' di oltre Suez e Gibilterra, toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

[8]fino a 60 kg.... L. 4 fino a 120 kg.... » 6

[9]Il volume dei piccoli colli non dovra' superare un quarto di metro cubo.

[10]Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dalla agenzia di partenza a quella di destinazione, con l'aumento del 10 per cento sul prezzo di trasporto per indennizzo di prestazione nelle operazioni doganali.

[11]Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art41 · fonte del testo