Art. 43 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 295 parole tolte, 24 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: I concessionari dovranno accordare sulle linee interne la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:
tolto: l° alle famiglie dei membri del Parlamento;
tolto: 2° agli impiegati civili e militari e loro famiglie;
tolto: 3° agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina ed alle rispettive famiglie;
tolto: 4° agli allievi di istituti nautici;
tolto: 5° agli invitati ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;
tolto: 6° alle comitive di operai agricoltori e loro famiglie;
tolto: 7° alle persone di servizio dei membri del Parlamento e degli impiegati civili.
tolto: Sulle linee interne ed internazionali:
tolto: 1° ai componenti le spedizioni scientifiche;
tolto: 2° ai RR. agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie; 3° ai delegati commerciali viaggianti;
tolto: 4° agli impiegati in genere che viaggiano per ragioni di servizio;
tolto: 5° agli insegnanti nelle RR. scuole all'estero e rispettive famiglie;
tolto: 6° ai missionari ed alle missionarie italiani.
tolto: Ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina:
tolto: a) ai militari di ogni grado che viaggino a spese dello Stato;
tolto: b) ai cittadini emigrati all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino al paese estero di abituale residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.
tolto: I concessionari dovranno inoltre trasportare in 3ª classe, con la riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gli imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato.
tolto: Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parita' di condizioni, di affidare a ciascun concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee a lui aggiudicate.
tolto: In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nello imbarco a chi e' chiamato a prestare servizio militare.aggiunto: Allegato A-art. 43 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art43 · fonte del testo