Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il Comitato pei servizi marittimi ha l'incarico di rivedere le norme e le condizioni della polizza di carico per accertare che non contengano disposizioni contrarie alle leggi ed alle consuetudini.

[2]I concessionari non potranno derogare nei trasporti di merci o di viaggiatori alle norme stabilite dal Codice di procedura civile e dal Codice di commercio sulla competenza territoriale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art54 · fonte del testo

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