Art. 54 (Allegato A)
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[1]Il Comitato pei servizi marittimi ha l'incarico di rivedere le norme e le condizioni della polizza di carico per accertare che non contengano disposizioni contrarie alle leggi ed alle consuetudini.
[2]I concessionari non potranno derogare nei trasporti di merci o di viaggiatori alle norme stabilite dal Codice di procedura civile e dal Codice di commercio sulla competenza territoriale.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
