Art. 55 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Tanto per le merci in genere, quanto per i passeggieri, e' fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie e, possibilmente, con altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasposto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinati sulle basi differenziali proprie a ciascuna amministrazione ed anche, a richiesta del Governo, dopo uditi il Consiglio generale del traffico ed il Comitato pei servizi marittimi, tariffe differenziali uniche sui percorsi cumulati.
[2]Sara' possibilmente pure attuato, servizio cumulativo dai concessionari con Societa' di navigazione estere che esercitino linee per localita' non toccate da piroscafi italiani.
[3]Il Comitato pei servizi marittimi determinera' le norme per l'esecuzione del servizio cumulativo fra Societa' di navigazione.
[4]I concessionari avranno l'obbligo, quando sia possibile, di costruire nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio comulativo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
