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[1]Tanto per le merci in genere, quanto per i passeggieri, e' fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie e, possibilmente, con altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasposto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinati sulle basi differenziali proprie a ciascuna amministrazione ed anche, a richiesta del Governo, dopo uditi il Consiglio generale del traffico ed il Comitato pei servizi marittimi, tariffe differenziali uniche sui percorsi cumulati.

[2]Sara' possibilmente pure attuato, servizio cumulativo dai concessionari con Societa' di navigazione estere che esercitino linee per localita' non toccate da piroscafi italiani.

[3]Il Comitato pei servizi marittimi determinera' le norme per l'esecuzione del servizio cumulativo fra Societa' di navigazione.

[4]I concessionari avranno l'obbligo, quando sia possibile, di costruire nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio comulativo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art55 · fonte del testo