Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 59 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le penalita' sono applicate dal ministro delle poste e dei telegrafi su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
