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[1]In caso di sospensione di una o piu' linee sovvenzionate, ordinata dal Ministero delle poste, sara' corrisposta ai concessionari, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento pei piroscafi addetti alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennita' (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che sara' determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.

[2]Ove i concessionari pero' intendessero di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero delle poste non vi si opponesse, avranno diritto alla sola sovvenzione normale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art69 · fonte del testo