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[1]All'atto della stipulazione del contratto i concessionari delle linee dovranno prestare una cauzione corrispondente al 30 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione.

[2]La cauzione dovra' essere prestata nella misura del 10 per cento in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure in cartelle del credito navale quando sia costituito. Il rimanente 20 per cento sara' costituito da pegno sopra uno o piu' piroscafi dei concessionari, e che dovranno essere a tale uopo assicurati presso Societa' italiana di assicurazione accettata dal Ministero delle poste, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art7 · fonte del testo