Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 72 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il giudizio sulla necessita' di soppressione, modificazione, continuazione dei viaggi, e distacco dei piroscafi da una linea interna ad un'altra, mutazione di orari, ecc., spetta al Ministero delle poste e dei telegrafi, che lo esercita, sentiti l'autorita' sanitaria ed il Comitato pei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
