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Il giudizio sulla necessita' di soppressione, modificazione, continuazione dei viaggi, e distacco dei piroscafi da una linea interna ad un'altra, mutazione di orari, ecc., spetta al Ministero delle poste e dei telegrafi, che lo esercita, sentiti l'autorita' sanitaria ed il Comitato pei servizi marittimi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art72 · fonte del testo