Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 73 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Se per contravvenzione alle regole sanitarie un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali, che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione per il viaggio stesso potra', secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
