Art. 86 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 104 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Ogni anno i concessionari dovranno prelevare dagli utili:
tolto: a) non meno del 5 per cento del prezzo di acquisto del materiale adibito ai servizi sovvenzionati per costituire il fondo di ammortamento e di rinnovazione del materiale stesso;
tolto: b) le quote stabilite dallo statuto e dal Codice di commercio pel fondo di riserva;
tolto: c) le quote stabilite dallo statuto e dal Codice di commercio per il Consiglio di amministrazione;
tolto: d) non piu' del 5 per cento all'anno netto agli azionisti.
tolto: Gli utili eccedenti saranno divisi meta' agli azionisti e meta' allo Stato.
tolto: All'Ispettorato dei servizi marittimi e' affidato l'incarico di sorvegliare l'esecuzione delle presenti disposizioni.aggiunto: Allegato A-art. 86 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art86 · fonte del testo