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[1]Ogni anno i concessionari dovranno prelevare dagli utili:

  • a)non meno del 5 per cento del prezzo di acquisto del materiale adibito ai servizi sovvenzionati per costituire il fondo di ammortamento e di rinnovazione del materiale stesso;
  • b)le quote stabilite dallo statuto e dal Codice di commercio pel fondo di riserva;
  • c)le quote stabilite dallo statuto e dal Codice di commercio per il Consiglio di amministrazione;
  • d)non piu' del 5 per cento all'anno netto agli azionisti.

[2]Gli utili eccedenti saranno divisi meta' agli azionisti e meta' allo Stato.

[3]All'Ispettorato dei servizi marittimi e' affidato l'incarico di sorvegliare l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art86 · fonte del testo