Art. 91 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 738 parole tolte, 22 parole aggiunte in 29 capoversi.
tolto: Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira per registro.
tolto: Modificazioni al capitolato per le linee di carattere commerciale.
tolto: Il ministro delle poste e dei telegrafi e' autorizzato nella stipulazione dei contratti per le linee commerciali di portare al capitolato, allegato A, le seguenti modificazioni, avvertendo che sono considerate linee commerciali quelle distinte dai nn. 1, 2, 3, 4, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 41, 44, 45, 46 dell'elenco B:
tolto: All'art. 2 sostituire il 4° comma con il seguente:
tolto: «I piroscafi non potranno approdare ad altri punti che a quelli designati dall'itinerario di cui all'art. 1, senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, salvo il caso di forza maggiore che dovra' essere giustificato con processo verbale a tenore di legge».
tolto: All'art. 3 sostituire il 1° comma con il seguente:
tolto: «I viaggi designati dovranno essere eseguiti con la velocita' normale indicata per le singole linee».
tolto: All'art 22 sono soppressi il 3° e l'8° comma.
tolto: L'art. 23 e' da sostituirai col seguente:
tolto: «I piroscafi adibiti a linee commerciali che trasportano passeggieri devono avere tutti gli arredamenti necessari per questi e soddisfare a tutte le condizioni prescritte dalle leggi vigenti pel trasporto dei passeggieri in viaggi di breve o di lunga navigazione, a seconda dei casi».
tolto: L'art. 42 e' sostituito dal seguente:
tolto: «I concessionari si obbligano a trasportare gratuitamente col trattamento degli ufficiali di bordo, quando ne siano richiesti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, un ispettore dei servizi marittimi dell'Amministrazione postale, tre membri del Parlamento ed un funzionario governativo che viaggi per ragioni di servizio, e due missionari o missionarie che si rechino all'estero.
tolto: Nel detto passaggio gratuito non sono incluse le spese di vitto che saranno rimborsate inaggiunto: Allegato A-art. 91 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 tolto: al giorno».
tolto: L'art. 43 sara' modificato come segue:
tolto: «I concessionari dovranno accordare la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:
tolto: a) ai delegati commerciali viaggianti:
tolto: b) ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato;
tolto: c) ai cittadini emigrati all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino al paese estero di abituale residenza, dopo avere adempiuto agli obblighi di leva».
tolto: L'art. 58 sara' sostituito dal seguente:
tolto: «Nel caso di ritardo nel viaggio complessivo di andata e ritorno non giustificato da circostanze di forza maggiore, i concessionari saranno passibili di una multa di L. 200 per ciascun giorno di ritardo, fino al terzo incluso, e di L 300 per ogni giorno oltre il terzo».
tolto: Se non si effettuasse un intero viaggio i concessionari incorreranno nella perdita proporzionale della sovvenzione. A questa perdita sara' aggiunta la multa di L. 5,000 se la causa che ha prodotto la omissione del viaggio non dipenda da motivi di forza maggiore.
tolto: La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.
tolto: Qualora un piroscafo senza provata causa di forza maggiore e senza averne ottenuta l'autorizzazione dal ministro delle poste approdasse ad una localita' non contemplata nell'itinerario, i concessionari incorreranno in una multa di L. 500.
tolto: Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'art. 24, sara' punito con una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo se si tratta di linea con velocita' inferiore a 12 miglia, di L. 100 se si tratta di linea con velocita' di 12 miglia in su.
tolto: Se si tralascera' di toccare un porto compreso nell'itinerario, senza giustificati motivi di forza maggiore, la multa sara' di L. 500 per ogni omissione. Oltre a cio' omettendosi una parte del viaggio, i concessionari saranno passibili di una ritenuta proporzionale.
tolto: Nel caso d'inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio, dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di servizio, sara' applicata ogni volta la penalita' di L. 10 per il comandante, di L. 5 por ogni ufficiale, e di L. 2 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina, quando e' in servizio.
tolto: Per la irregolare applicazione delle tariffe, non derivante da errore materiale, i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo del nolo percepito.
tolto: Nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'art. 40, i concessionari incorreranno in una multa pari al doppio della differenza fra il nolo applicato e quello che dovevano applicare.
tolto: L'ammontare delle penalita' sara' ritenuto mensilmente sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione. aggiunto: AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art91 · fonte del testo