Art. 90 (Allegato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero delle poste e dei telegrafi, da nominarsi con decreto Ministeriale caso per caso e del rappresentante del concessionario interessato nella vertenza.
tolto: La vertenza non potra' essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avra' deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sara' stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.aggiunto: Allegato A-art. 90 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art90 · fonte del testo