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[1]Nella prima attuazione del servizio l'amministrazione delle ferrovie dello Stato assumera' il personale in servizio della Navigazione generale italiana al 30 giugno 1910, il quale al 1° luglio 1907 era addetto ai piroscafi normalmente adibiti alle linee Civitavecchia-Golfo Aranci, Napoli-Reggio e Napoli-Palermo, distinte rispettivamente dai numeri XXXII, XXXIII, XXXIV, delle convenzioni vigenti, purche' si trovi nelle condizioni che saranno stabilite nel regolamento speciale di cui all'art. 8 e abbia fatto, entro il 30 giugno 1909, domanda individuale per essere assunto in servizio della navigazione di Stato.
[2]Per coloro che in forza del precedente comma, siano assunti dall'Amministrazione e che siano iscritti allo Istituto di previdenza del personale ferroviario, il servizio prestato alla dipendenza della Navigazione generale italiana e' valutato agli effetti dell'art. 55 dello Statuto approvato col Regio decreto 23 maggio 1907, n. 289.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
