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[1]Fino a che non abbia effetto la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo, sulle linee esercitate dallo Stato in forza dell'art. 2 sono provvisoriamente applicate le tariffe stabilite dagli articoli 39 e 41 del capitolato, allegato A, della presente legge.

[2]Nella revisione delle condizioni dei trasporti e nella semplificazione delle tariffe prescritte dall'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, saranno stabilite le condizioni generali dei trasporti e le tariffe applicabili alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, e le condizioni speciali ed i relativi provvedimenti saranno approvati di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art16 · fonte del testo